C&C Control

È stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al D.Lgs. 81/2008 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/2008.

Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a fine luglio, fatta eccezione per l'allegato III, che è già entrato in vigore. Il decreto è in linea con quanto già accaduto in precedenza per le verifiche agli ascensori e impianti elettrici in cui soggetti privati operano all’interno di un regime sostanzialmente pubblico.

Prima di vedere il decreto torniamo all’articolo 71 del D.lgs. 81/08 che è relativo all’uso delle attrezzature di lavoro e stabilisce gli obblighi a carico del datore di lavoro (obblighi di scelta, di valutazione dei rischi, di manutenzione, di formazione e addestramento ecc.).

Nello specifico ci interessano i commi 11, 12 e 13 che riportiamo:

“11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.


Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche Nell’allegato II vengono definite le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature che vengono suddivise nei seguenti gruppi:

1.1.1.Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

  1. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
  2. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
  3. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
  4. Carrelli semoventi a braccio telescopico
  5. ldroestrattori a forza centrifuga

1.1.2.Gruppo SP -Sollevamento persone

  1. Scale aree ad inclinazione variabile
  2. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
  3. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
  4. Ponti sospesi e relativi argani
  5. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
  6. Ascensori e montacarichi da cantiere

1.1.3.Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

  1. Attrezzature a pressione:
    • Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
    • Generatori di vapor d'acqua
    • Generatori di acqua surriscaldata (1)
    • Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
    • Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
    • Forni per le industrie chimiche e affini
  2. Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

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